Nel mese di dicembre il Comune di Pavia ha notificato a circa 700 fra cittadini e imprese pavesi il mancato pagamento dell’IMU del 2012 e a circa 3600 destinatari l’omesso pagamento della TARSU, per un ammontare totale di circa € 2.200.000,00. Abbiamo subito segnalato trattarsi di atti irregolari in quanto il Comune ha utilizzato un servizio postale privato per la notifica, quando la legge impone che per questo genere di atti ci si debba rivolgere a Poste spa.
Alla nostra segnalazione il Comune ha risposto che in base alla L.124/2017 il servizio di notifica degli atti giudiziari sia stato liberalizzato, pertanto anche Ammiraglia srl può svolgerlo in forza della licenza ottenuta nel 2010. Peccato non sia così: vero che il servizio di notifica degli atti giudiziaria è stato liberalizzato dal 10 settembre dello scorso anno, ma sono necessari ulteriori passaggi (regolamento, albo, procedura per le domande di iscrizione, pubblicazione dell’elenco ecc…) che ad oggi l’AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico non hanno concluso. Attualmente gli enti locali possono avvalersi dei servizi postali privati solo per le comunicazioni “normali”, non per gli atti giudiziari e/o amministrativi, pertanto gli avvisi per i mancati pagamenti di dicembre sono da considerarsi non nulli ma addirittura inesistenti.
Come Federconsumatori abbiamo chiesto al Comune di ammettere l’errore e intervenire in autotutela annullando tutti gli atti, siamo in attesa di riscontro. I cittadini destinatari delle richieste di pagamento devono innanzitutto controllare se sull’atto sia riportata un’altra eventuale notifica avvenuta fra il 2012 e il 2017, se ci fosse avrebbe interrotto la prescrizione quinquennale, l’utente dovrebbe decidere se attendere la scadenza dei 5 anni dalla prima notifica perchè quella di dicembre non vale, nel frattempo probabilmente riceverà una cartella esattoriale che sarà contestabile.
Nel caso in cui la notifica di dicembre sia la prima l’atto è impugnabile.
Primo passaggio è proporre ricorso in autotutela direttamente al Comune che in caso di accoglimento annullerà l’atto, tenendo presente che lo stesso non è tenuto nemmeno a rispondere al ricorso, ma ciononostante consigliamo di proporlo.
Secondo passaggio – in attesa dell’improbabile intervento diretto del Comune – è quello di impugnare l’atto presso la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica, i costi dipendono dal valore della causa, come associazione ci siamo accordati con i nostri avvocati per dei costi particolarmente bassi, tra l’altro in caso di vittoria la controparte, il Comune, verrà condannata alle spese di giudizio.
Attenzione, consigliamo di utilizzare in parallelo entrambi i passaggi che abbiamo indicato. La situazione di irregolarità a nostro avviso è evidente e il Comune dovrebbe conseguentemente intervenire, nell’attesa – speriamo non vana – i destinatari degli atti dovranno comunque attivare la procedura che abbiamo indicato, i nostri sportelli sono a disposizione.