COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
“La Federconsumatori di Pavia ha sede a Pavia in via G. Cavallini 9
Art. 2
La Federconsumatori di Pavia è una Associazione senza fini di lucro e rispetta le norme della legge 281/98.
L’associazione aderisce e si ispira ai principi e agli intenti della Federconsumatori Nazionale e Regionale della Lombardia .
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico ed unitario ed è libera e indipendente.
Essa opera per i seguenti scopi:
1: favorire la crescita, in Provincia di Pavia, di un movimento organizzato di consumatori ed utenti che sia un punto di riferimento per la generalità dei cittadini, le forze sociali, della produzione, della commercializzazione e dei servizi e per le istituzioni;
2: difendere gli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
3: agire per la protezione dei consumatori e degli utenti contro i rischi che possano colpire la salute e la sicurezza;
4: battersi per affermare il diritto all’informazione, alla trasparenza e all’educazione al consumo; agire nel campo dei beni e servizi e organizzare la tutela individuale e collettiva del consumatore ed utente; difendere il consumatore dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive;
5: aiutare e promuovere confronti e proposte volte ad assicurare al cittadino utente la partecipazione alla definizione delle scelte ed al controllo del funzionamento dei servizi pubblici e privati;
6: individuare, studiare e realizzare appositi strumenti di tutela, ricerca ed informazione, sul tema del consumo dei beni e servizi anche per conto di enti pubblici, istituzioni ed organizzazioni sociali;
7: promuovere la legislazione di tutela e rivendicare norme adeguate per dare diritti certi ai consumatori e agli utenti;
8: esercitare la rappresentanza degli interessi dei consumatori negli ambiti già esistenti e in quelli eventuali istituiti dagli organismi pubblici a livello territoriale provinciale ed interprovinciale;
9: si pone altresì il compito di coordinare e sviluppare politiche di promozione, rivolte a strutture associative di consumatori ed utenti che intendano aderire alla Federconsumatori, anche in forma consociata.
Dall’attività sociale sono escluse:
– qualsiasi forma di attività professionale riservata;
– ogni attività di tipo commerciale;
-la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell’art.18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni;
– l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all’art. 4 comma 2° della legge 197/91;
– l’erogazione del credito al consumo, neppure nell’ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con D.M. 27.9.1991 pubblicato nella G.U. n. 227 del 1991.
Qualora l’Associazione non raggiunga lo scopo, o lo abbia raggiunto, o i fondi raccolti non siano sufficienti per raggiungere lo scopo il comitato direttivo proporrà all’assemblea dei soci, con delibera assunta all’unanimità dei partecipanti, l’eventuale devoluzione dei beni residui di proprietà dell’Associazione ai sensi del successivo articolo 18.
Art. 3
I soci si distinguono in:
– ordinari
– sostenitori
Sono ordinari tutti i soci che aderiscono all’associazione e pagano la quota annuale.
I soci ordinari hanno diritto di voto per eleggere gli organi sociali e modificare lo statuto e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.
Fanno parte della Federconsumatori di Pavia anche specifiche associazioni o circoli di consumatori ed utenti che decidono di accettare, con proprio atto deliberativo, lo statuto dell’associazione; l’adesione va comunque ratificata dal comitato direttivo di Federconsumatori.
Possono inoltre aderirvi anche gruppi di consumatori e utenti organizzati purché i loro scopi si richiamino alla difesa degli interessi dei consumatori ed utenti e non siano in contrasto con quelli della “Federconsumatori di Pavia; in caso di adesioni collettive vige in ogni caso l’obbligo di ratifica del comitato direttivo”.
Sono soci sostenitori i soci che oltre alla quota sociale ordinaria versano un contributo aggiuntivo annuale. Hanno diritto di voto al pari dei soci ordinari.
Per essere ammessi a socio è necessario chiedere l’adesione, versare la quota associativa e:
– Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
– dichiarare esplicitamente l’adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne lo Statuto, i regolamenti e le decisioni prese dagli organi statutari.
Sulla richiesta di adesione di singole persone fisiche, gruppi di consumatori e utenti e associazioni il comitato direttivo può opporre un motivato rifiuto basato sulle norme dello statuto, entro e non oltre 30 giorni dalla loro adesione.
Art. 4
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle iniziative indette dall’Associazione stessa. La richiesta di iscrizione presuppone l’obbligo al pagamento della quota sociale annua che non è rimborsabile in nessun caso. Tutte le anticipazioni in denaro dei soci si intendono infruttifere di interessi.
In occasione delle assemblee dell’associazione, a qualsiasi titolo convocate, ogni socio ha diritto a un solo voto ed è esclusa la possibilità di delega ad altri.
Art. 5
Il socio cessa di fare parte dell’associazione per inerosità, recesso, esclusione o scioglimento della organizzazione .
Il socio può essere espulso o escluso per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
b) quando, anche in relazione alla sua condotta pubblica e privata, in qualunque modo, danneggi o tenti di
danneggiare gli interessi dell’Associazione;
c) quando si renda moroso nel pagamento della tessera e della quota sociale senza giustificato motivo.
Le espulsioni sono decise dal comitato direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono valide solo dopo l’eventuale formale pronuncia del collegio dei probiviri, attivato su richiesta del singolo socio.
I soci esclusi per morosità sono riammessi senza formalità dopo il pagamento della quota annua di iscrizione.
ORGANI SOCIALI
Art. 6
Gli organi della “Federconsumatori Pavia” sono:
L’assemblea dei soci
Il congresso
Il Comitato direttivo
Il Presidente
L’ufficio di Presidenza
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Probiviri
Art. 7
L’Assemblea dei soci
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.
Le Assemblee sono convocate su delibera del comitato direttivo, con annuncio scritto da affiggersi nella sede dell’associazione o da pubblicarsi sul giornalino o da inviare per posta ordinaria a tutti i soci, almeno 10 giorni prima della convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno per approvare il bilancio.
L’Assemblea straordinaria è convocata :
– tutte le volte che il comitato direttivo lo ritenga necessario;
– quando ne faccia richiesta motivata per iscritto un quarto dei soci;
L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui è stata richiesta.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci (maggioranza assoluta).
In seconda convocazione, dopo 30 minuti dall’ora stabilità per la prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione della Associazione, è necessaria la maggioranza assoluta (50% più uno dei soci presenti).
Art. 8
Il congresso
Il congresso è un organismo deliberante dell’associazione e viene convocato ogni quattro anni in occasione dei congressi Nazionali e Regionali con le stesse modalità dell’assemblea dei soci;
Il congresso è costituito dai soci aventi titolo in regola con le quote sociali ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.
Il congresso:
• elegge il comitato direttivo;
• elegge i revisori dei conti e il collegio dei probiviri;
• elegge i delegati al congresso Regionale e Nazionale;
• delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa che gli vengono sottoposte tramite odg;
• delibera le modifiche statutarie.
Prima di dar corso allo svolgimento dell’ordine del giorno l’assemblea, elegge un presidente e un socio verbalizzante ed eventualmente un comitato elettorale. L’assemblea ha poteri deliberanti con qualsiasi numero di partecipanti.
Art. 9
Il comitato direttivo
Il Comitato direttivo è composto da un minimo di sette persone fino al numero massimo deciso dall’assemblea congressuale, dura in carica quattro anni da un congresso all’altro) ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato direttivo elegge il Presidente, uno o più vicepresidenti che formano l’ufficio di Presidenza e se necessario un responsabile amministrativo. Il comitato determina gli incarichi dei consiglieri in ordine al programma di attività da svolgere per il conseguimento dei fini istituzionali.
Il comitato direttivo promuove e coordina l’attività della Federconsumatori di Pavia e redige i programmi di attività sociale sul territorio provinciale.
Il comitato direttivo può decidere la formazione di gruppi di lavoro specifici a cui possono essere chiamati a far parte anche esterni, professionalmente qualificati.
Il direttivo delibera:
– sulla esclusione dei soci, su proposta del presidente, con maggioranza dei componenti; nel caso deve darne comunicazione motivata all’interessato il quale può proporre ricorso al collegio dei probiviri;
– il regolamento che disciplina le modalità interne di funzionamento dell’Associazione.
– Il regolamento per i rimborsi spese dovute agli attivisti.
Nelle riunioni del comitato non è ammessa delega e le votazioni sono palesi.
Art. 10
Il Presidente
Il Presidente è il responsabile legale ed è il titolare della firma sociale; risponde del suo operato all’assemblea dei soci e al comitato direttivo.
Il Presidente è il responsabile delle partite amministrative .
In caso di nomina di un responsabile amministrativo, il Presidente delega ad esso le funzioni di competenza.
in caso di non presenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte per il periodo necessario da un membro anziano dell’ufficio di presidenza.
Art. 11
L’ufficio di presidenza
E’ l’organo operativo della Associazione e deve:
curare,di concerto con il Presidente, la stesura del bilancio;
istruire, ai fini della stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività dell’Associazione, le procedure necessarie di concerto con il Presidente,
assicurare lo svolgimento organizzativo connesso alle delibere dell’Assemblea e all’attività del direttivo;
sovrintendere al funzionamento delle sedi decentrate della “FEDERCONSUMATORI PAVIA”.
Art. 12
Il collegio dei sindaci revisori
Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed esercita le sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del C.C. in quanto applicabili.
A mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente al comitato direttivo sull’andamento amministrativo della Associazione.
Il collegio compila una relazione annuale da presentare all’assemblea dei soci in sede di bilancio.
È composto da un minimo di tre membri eletti dalla Assemblea sociale o nominati su delega dal comitato direttivo.
Il collegio sindacale dura in carica per un triennio (rinnovabile) ai sensi dell’articolo 2400 del c.c., si riunisce ogni tre mesi e delibera a maggioranza dei membri che sono revocabili su delibera dell’assemblea.
Art. 13
Il collegio dei probiviri
Il collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria.
Ha il compito di decidere sui ricorsi dei soci contro presunte violazioni dello Statuto da parte degli organi sociali della “FEDERCONSUMATORI DI PAVIA” e dei singoli associati.
È composto da un minimo di tre membri di cui uno con le funzioni di Presidente e sono eletti dal congresso. Il collegio dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.
I ricorsi al Collegio dei Probiviri debbono pervenire, salva scadenza, entro quindici giorni dal fatto in contestazione e debbono essere definiti entro sei mesi dalla presentazione.
Il Collegio dei Probiviri decide, in ultima istanza, con dispensa da ogni formalità e ne da comunicazione scritta non oltre trenta giorni agli interessati.
In caso di mancata elezione del collegio provinciale dei probiviri le sue funzioni sono assolte dal collegio della Federconsumatori Regionale Lombardia.
FINANZIAMENTO, PATRIMONIO SOCIALE E TENUTA DEL REGISTRO SOCI
Art. 14
Per il raggruppamento degli scopi previsti dall’art. 2 e per quanto altro è ritenuto utile, la “FEDERCONSUMATORI PAVIA” si avvale:
– delle quote sociali e delle eventuali elargizioni aggiuntive dei soci e dei sostenitori;
– dei mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazione o quanto altro realizzato per conto di terzi, istituzioni pubbliche o organismi privati;
– dei contributi degli Enti Pubblici finalizzati agli scopi e alle attività statutarie con il sostegno a specifici progetti di attività;
– di ogni eventuale altra entrata proveniente da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari.
L’Associazione può accettare, su delibera del comitato direttivo lasciti o donazioni.
Art. 15
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote degli associati e da tutti i contributi, erogazioni e lasciti diversi e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa devoluti a qualsiasi titolo.
Art.16
La Federconsumatori di Pavia è obbligata alla tenuta del registro dei soci, ai sensi della legge 281/98, nel rispetto delle norme che regolano la privacy. Il registro è disponibile per le ispezioni degli organi competenti per legge.
BILANCIO
Art. 17
Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal comitato direttivo e presentato, per la sua approvazione, all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo va presentato unitamente alla relazione annuale del collegio sindacale.
In occasione della presentazione del bilancio è obbligatorio sottoporre all’assemblea anche il preventivo di gestione per l’anno in corso.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 18
In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività deve essere devoluto ad altre associazioni con lo stesso fine istituzionale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento agli statuti della Federconsumatori Nazionale e alle norme di legge vigenti in materia.