Benvenuto in WordPress. Questo è il tuo primo articolo. Modificalo o cancellalo e inizia a creare il tuo blog!
Salute
L’Europa vieta l’utilizzo dell’amalgama di mercurio dal 1 luglio 2018 per minori al di sotto di 16 anni e donne in gravidanza
Abbiamo recentemente denunciato la grave situazione di incertezza e rivendicato chiarezza da parte della Commissione Europea sulla questione della tossicità dell’amalgama di mercurio largamente utilizzata per le otturazioni dentarie. Apprendiamo positivamente che, dal 1 luglio 2018, in Europa l’amalgama non potrà più essere utilizzata per le otturazioni dentali dei bambini sotto ai 16 anni e delle donne in gravidanza. Questo è l’accordo raggiunto da Parlamento, Commissione e Consiglio che hanno finalmente dato un’indicazione su una questione di salute pubblica che allarmava i cittadini da tempo. Ora toccherà a ciascun Stato membro presentare un piano in cui siano riportate le strategie messe in atto per ridurre l’uso dell’amalgama, fino alla sua completa rimozione entro il 2020. Piccoli e graduali passi avanti, che ci auguriamo sarà seguita da nuovi provvedimenti, sempre più attenti alla salute, alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini ed all’eliminazione dei fattori e degli elementi che possono minare al loro benessere.
Volkswagen: cosa fare
Lettera di contestazione e messa in mora
A seguito delle falsificazioni compiute dalla casa automobilistica tedesca e delle indagini in corso nei vari Paesi, la nostra Associazione dei Consumatori consiglia, innanzitutto, ai possessori delle autovetture diesel Euro5 interessate dalla questione, di inviare una lettera di contestazione e messa in mora alla sede italiana e al concessionario (con copia conoscenza all’Associazione dei consumatori a cui volete fare riferimento), chiedendo l’immediata sistemazione dell’autovettura e il risarcimento dei danni per il diminuito valore della stessa, oltre al danno morale derivante dal reato di frode in commercio/truffa, da pratiche commerciali scorrette e violazione dell’obbligo di correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela; ciò in attesa che si chiariscano le iniziative che intraprenderà la Magistratura, il Ministero dei Trasporti e gli altri Enti europei.
Il modello della lettera è disponibile in fondo a questa pagina
Azioni legali
Nel frattempo la nostra Associazione sta valutando, con la propria Consulta Giuridica, le azioni da intraprendere a livello collettivo; data la delicatezza della vicenda, e, soprattutto, l’inadeguatezza della norma vigente in materia di class action italiana, sono opportuni approfondimenti per evitare di incorrere in una inammissibilità della azione, con tutte le conseguenze negative del caso.
Riportiamo di seguito i modelli interessati. Si tratta di modelli ancora omologati Euro 5, quindi in data precedente al primo ottobre di quest’anno, dei marchi Volkswagen, Seat, Skoda e Audi, tutti equipaggiati con il TDI EA 189. I modelli che nel corso degli anni sono stati equipaggiati con questo motore sono: per quanto riguarda il marchio Volkswagen troviamo Maggiolino, Sharan, Touran, Golf VI (2008-2012), Passat VII (2010 – 2014) e Tiguan (2007-2015). Seat invece equipaggiava con l’EA 189 Leon, Altea e Alhambra, mentre Skoda lo montava su Yeti, Octavia e Superb. Coinvolta però anche Audi con i modelli A3, A4, A5, A6, TT, Q3 e Q5. Tutti coloro che sono in possesso di un’auto del Gruppo Volkswagen equipaggiata con il TDI EA 189 Euro 5 verrà al più presto contattato dalla concessionaria di riferimento per un’opera di richiamo. A quel punto la centralina “truccata” verrà aggiornata e ripulita dal software incriminato. Naturalmente i clienti non dovranno sostenere alcuna spesa per la sistemazione dell’autovettura, che sarà totalmente a carico della casa madre. Si raccomanda di evitare di firmare liberatorie in favore della società, che potrebbero precludere eventuali richieste ulteriori, soprattutto di risarcimento dei danni.
Ma la questione ovviamente non finisce qui. Siamo a disposizione per ogni chiarimento e assistenza in tutti gli sportelli dell’Associazione.
Rai: chiarimenti sul canone in bolletta
La legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre scorso, stabilisce che il canone Rai si pagherà nella bolletta elettrica, a partire dal 1 luglio 2016. Si tratta di un cambiamento significativo, a fronte del quale sono, ovviamente e a ragione, tanti i consumatori che chiedono alle nostre Associazioni dettagli sulle modalità e sulle condizioni del pagamento. Visto che non tutti i contratti di energia elettrica corrispondono al possesso di un televisore, i cittadini si interrogano su chi dovrà effettivamente pagare. Inoltre nei singoli casi possono intervenire molte variabili: si pensi ad esempio alle seconde case, oppure ancora ad una situazione in cui il titolare dell’abbonamento non corrisponde all’intestatario del contratto di energia. In attesa di decreti attuativi e/o circolari esplicative che dovranno chiarire molteplici dubbi e definire con precisione tutte le possibili casistiche, vogliamo fornire agli utenti alcune delucidazioni.
- L’importo del canone Rai è stato ridotto a 100 € e la tassa verrà automaticamente addebitata sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Il pagamento del canone è dovuto solo per la prima casa e una sola volta nella famiglia, a condizione naturalmente che i coniugi e/o i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso in cui due coniugi abbiano la residenza in due immobili diversi il canone verrà addebitato su entrambe le bollette elettriche. Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza dovranno pagare il canone nell’immobile (anche se in locazione o in comodato) in cui hanno un’utenza di energia elettrica.
- Lo Stato presume la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza, quindi qualora non si detenga alcun televisore si dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione, valida per un anno: eventuali dichiarazioni mendaci, se accertate dall’autorità giudiziaria, saranno punite penalmente. Le modalità di presentazione dell’autocertificazione devono essere ancora definite da un provvedimento del direttore del’Agenzia delle Entrate. Nella legge di stabilità non si fa riferimento al possesso di altre forme digitali di accesso alle trasmissioni televisive. Consigliamo di evitare di inviare autocertificazioni anticipate: è preferibile attendere chiarimenti normativi o comunque eventuali richieste o comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Il canone si pagherà in bolletta dal 1 luglio 2016 e comprenderà anche le rate dei mesi precedenti, quindi si pagheranno 70,00 € in una sola soluzione, poi nelle bollette successive si pagheranno dilazionate 10 € al mese fino al totale di 100€ per l’anno 2016. Dal 2017 invece il canone sarà suddiviso in 10 rate, addebitate nella bolletta elettrica nei mesi da gennaio a ottobre. Chi ha un contratto di fornitura di energia elettrica per un impegno di potenza superiore a 3 kW pagherà il canone allo stesso modo di chi ha impieghi di potenza inferiori, sempre in relazione all’immobile di residenza. Nulla cambia, per il momento, rispetto alle comunicazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno: dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per cessioni, cambi di residenza, furti (allegare denuncia), decesso dell’abbonato. La norma non prevede sanatorie né preclusioni per eventuali arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 5 anni.
- L’esenzione è prevista per gli over 75 con un reddito complessivo inferiore a 6.713,98 euro annui.
- Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali continueranno a pagare la stessa quota degli anni precedenti, tramite il bollettino postale e non in bolletta.
In allegato:
– Il Vademecum per il pagamento e la presentazione della modulistica di non detenzione dell’apparecchio televisivo
– Il modulo da presentare per la dichiaraizone di non detenzione dell’apparecchio televisivo
– La risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha emesso i codici tributo per coloro i quali sono tenuti al pagamento del canone attraverso il modello F24
– Il modulo per presentare la richiesta di rimborso